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L'indennita' speciale di cui all'art. 32, della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalita' e con la decorrenza indicate nell'art. 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto - legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-02-02;49~art1 · fonte del testo