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Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e' esteso alle Societa' di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

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