Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche' applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-03-06;181~art4 · fonte del testo