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Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 30 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;633~art1 · fonte del testo