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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. 253 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

tolto: a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi per l'allevamento e il ricovero del bestiame, sempreche' tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialita' non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura della azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonche' le opere, gli impianti e il macchinario di cui all'art. 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215; b) La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonche', quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti. La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente e' giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni nel qual caso tale insindacabile giudizio e' demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art9 · fonte del testo