Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, e' dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Testo vigente dal 29 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;111~art1 · fonte del testo