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Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti gia' acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1960 al 24 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:1960-09-22;1054~art5 · fonte del testo