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Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il tondo per l'adeguamento delle pensioni, nel cui ambito e' istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e con il concorso dello Stato. Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo puo' essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 27 luglio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art12 · fonte del testo