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Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il tondo per l'adeguamento delle pensioni, nel cui ambito e' istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e con il concorso dello Stato. Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo puo' essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291

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Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, e' fissato nella misura dello 0,60 per cento".

Testo in vigore dal 27 luglio 1988 al 11 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1968 al 27 luglio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291

    Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, e' fissato nella misura dello 0,60 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art12 · fonte del testo