Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 1991, n. 223.
Abrogato dal 11 agosto 1991
Articolo abrogato dalla l. 23 luglio 1991, n. 223.
Abrogato dal 11 agosto 1991
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La mancata previsione, nell'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio 'a quò) in caso di rioccupazione del disoccupato con rapporto a tempo determinato, della sospensione, anziché della perdita, dell'indennità di disoccupazione speciale, non comporta violazione degli artt. 38, 3, 4 e 97 Cost.. La indennità speciale di disoccupazione regolata dalla disposizione impugnata presuppone infatti, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del regolamento approvato con r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, nessuno dei quali ricorre però nella specie. Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione, e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente sull'art. 38 Cost. e ciò esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali invocati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 Cost., degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818). red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.
Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attività produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e perciò è calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversità di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115, sollevata sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale dell'inapplicabilità dello speciale trattamento di disoccupazione ivi previsto, in caso di licenziamento per fallimento dell'impresa. Infatti la sopravvenuta legge 23 aprile 1981, n. 155, all'art. 25, ultimo comma, prevede che "l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta", e quindi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che a tale norma ha attribuito "efficacia retroattiva e valore di interpretazione autentica", anche se a seguito di fallimento.
Art. 3 cost. · Art. 8 Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art8 · fonte su Normattiva