Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 30 ottobre 1962
Il Ministro per il tesoro, presidente del Fondo, e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 30 ottobre 1962
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1482~art3 · fonte del testo