Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti istituti.
Testo vigente dal 23 febbraio 1999
