Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione. Il discarico e' ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-13;1544~art1 · fonte del testo