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Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione. Il discarico e' ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-11-13;1544~art1 · fonte del testo