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Salve le violazioni previste dalle leggi penali: nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il 100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, e' dovuta una pena pecuniaria dalla meta' all'intero ammontare della differenza; ove la somma utilizzata superi 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza. Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che, nella comunicazione prevista dall'articolo 3, indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, e' punito con l'ammenda, da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570. Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione e' fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto. L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.
Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
