All'onere derivante dal provvedimento, nell'importo non superiore a lire 60 milioni, verra' provveduto con corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 e nei due successivi esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Testo vigente dal 9 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-13;953~art6 · fonte del testo