Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.
Testo vigente dal 9 dicembre 1950
Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.
Testo vigente dal 9 dicembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-10-13;953~art5 · fonte del testo