Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.
Testo vigente dal 23 luglio 1952
Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.
Testo vigente dal 23 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-10;901~art2 · fonte del testo