I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo art. 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona a cui favore e' iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione. Il titolare o chi per esso puo' anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale. Ove cio' non sia possibile il reimpiego puo' essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e' per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare. A richiesta del titolare o di chi per esso, si puo' anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare. Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma puo' essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-25;165~art3 · fonte del testo