Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:

  • a)per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi;
  • b)per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-25;165~art1 · fonte del testo