Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:
- a)per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi;
- b)per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.
Testo vigente dal 27 aprile 1950
