L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art4 · fonte del testo