Con la stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto, Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art5 · fonte del testo