L'istituto o la banca restano obbligati anche dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera, cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi restano parimenti obbligati anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore. L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fideiussoria o fideiussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovra' esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fideiussione.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art6 · fonte del testo