Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale. Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato alla presente legge.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art1 · fonte del testo