[1]In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

[2]In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i Militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

[3]Ciascun Ministero militare fissera' le modalita' per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

Testo vigente dal 3 dicembre 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-11-01;1610~art1 · fonte del testo