[1]La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.
[2]Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge. 9
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ricci - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
