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Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unita', non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito. Il numero delle vacanze di cui al comma precedente e' indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa. Il compenso mensile per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire centomila.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 23 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;809~art2 · fonte del testo