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Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unita', non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito. Il numero delle vacanze di cui al comma precedente e' indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa. Il compenso mensile per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire centoventimila. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 marzo 1969, n. 79
1La L. 10 marzo 1969, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la modifica del presente comma ha effetto del 1 gennaio 1969.
L. 27 dicembre 1973, n. 875
2con decorrenza dal 1 gennaio 1973
La L. 27 dicembre 1973, n. 875 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo' superare la somma di lire centottantamila."
Testo in vigore dal 19 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010
