Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unita', non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito. Il numero delle vacanze di cui al comma precedente e' indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa. Il compenso mensile per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire centoventimila. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 marzo 1969, n. 79

1

La L. 10 marzo 1969, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la modifica del presente comma ha effetto del 1 gennaio 1969.

L. 27 dicembre 1973, n. 875

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1973

La L. 27 dicembre 1973, n. 875 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo' superare la somma di lire centottantamila."

Testo in vigore dal 19 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1969 al 19 gennaio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1973, n. 875

    La L. 27 dicembre 1973, n. 875 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo' superare la somma di lire centottantamila."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;809~art2 · fonte del testo