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Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili. Per lo svolgimento delle prestazioni suddette e' conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalita' tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 14 settembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1022~art1 · fonte del testo