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Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili. Per lo svolgimento delle prestazioni suddette e' conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalita' tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1974, n. 389
1La L. 2 agosto 1974, n. 389, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facolta' di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'Esercito, e' prorogato fino al 31 dicembre 1978."
Testo in vigore dal 14 settembre 1974 al 9 ottobre 2010
