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((1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.)) 2 ((Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.)) Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, l'atto e' consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario e' iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. 2 ((Nei casi previsti dal comma 2)) l'originale e la copia dell'atto notificato nonche' il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto e' consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalita' e della qualita' rivestita dal consegnatario. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 2011, n. 183
2La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013
