Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:

  • a)scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
  • b)presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
  • c)presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. 3 Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. ((2-bis. E' consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante da' atto delle modalita' di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformita' della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2)) Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

2

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-bis del presente articolo. Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    27 febbraio 2026
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • NOTIFICAZIONE

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Art. 3 · Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24107/2025

    28 agosto 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • APPELLO

    Nel caso in cui l'appellato si sia costituito, l'omessa prova della notifica telematica dell'appello non ne comporta l'improcedibilità, determinandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, nonostante la costituzione dell'appellato, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione sul presupposto che l'appellante aveva depositato la relazione di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 priva degli allegati contenenti le ricevute di accettazione e consegna).

    Art. 3 · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 221 rilancio · Art. 156 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24035/2025

    27 agosto 2025
    • IMPUGNAZIONI CIVILI
    • CASSAZIONE (RICORSO PER)

    In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

    Art. 3 · Art. 369 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3 · fonte su Normattiva