L'avvocato o il procuratore legale, che compila ((la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9)) o le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 3 Il compimento di irregolarita' o abusi nell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

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