Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1961 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'istituto mobiliare italiano e' autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1 luglio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti. I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-19;540~art1 · fonte del testo