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L'istituto mobiliare italiano e' autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1 luglio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti. I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno.

Testo in vigore dal 11 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-19;540~art1 · fonte del testo