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Alle operazioni di credito previste dalla presente legge si applicano tutte le agevolazioni tributarie contemplate dalle disposizioni in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali. Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente non si applicano ai fini della imposta sulle obbligazioni.
Testo in vigore dal 11 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
