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Per provvedere alla spesa prevista dall'articolo 2 sara' stanziata, nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 250 milioni in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1969-70. L'onere relativo all'esercizio finanziario 1960-61 viene fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
