Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'importo complessivo e le condizioni dei mutui saranno, periodicamente, stabiliti con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
tolto: In corrispondenza dei mutui concessi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche emettera' proprie obbligazioni aventi una durata di trentacinque anni, da collocarsi direttamente o presso gli Enti ed Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza, designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.
tolto: Tali obbligazioni potranno essere costituite in serie speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1068~art3 · fonte del testo