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[1]L'importo complessivo e le condizioni dei mutui saranno, periodicamente, stabiliti con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

[2]In corrispondenza dei mutui concessi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche emettera' proprie obbligazioni aventi una durata di trentacinque anni, da collocarsi direttamente o presso gli Enti ed Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza, designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

[3]Tali obbligazioni potranno essere costituite in serie speciali.

Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1068~art3 · fonte del testo