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Per le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge, sono applicabili al Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti per le case popolari tutte le facolta', diritti, esenzioni fiscali e privilegi stabiliti per gli Istituti predetti dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 2S aprile 1938-XVI, n. 1165.
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
