L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'art. 2. Qualora, nel corso della durata del finanziamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sara' revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente art. 4; e l'Istituto finanziatore potra' procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;296~art6 · fonte del testo