Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un fondo di lire 3500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'art. 9, per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'art. 2 della presente legge.

Testo vigente dal 30 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;296~art7 · fonte del testo