Gli Istituti di credito di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese, di qualsiasi genere e dimensione, aventi per finalita' la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento ed il rinnovo di quelli esistenti; purche' sia preso l'impegno che la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti, sia assunta, per almeno il 50 per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche - indicate nel precedente art. 1 - licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime nel periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;296~art2 · fonte del testo