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Le somme assegnate all'I. SV. E. I. MER., all'I. R. F. I. S. ed al C. I. S., ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati avranno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
