Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso ne disponga la revoca o la sospensiva, con richiesta di riesame del provvedimento, in relazione alle finalita' economico-sociali che il finanziamento si propone.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38~art4 · fonte del testo