Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete
Art. 3 — Ripartizione del contributo - Destinatari
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Il contributo di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito dal programma annuale:
- a)il 70 per cento e' destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonche' i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;
- b)il 25 per cento e' destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonche' all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;
- c)il 5 per cento e' destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.
Testo in vigore dal 2 agosto 1991 al 24 novembre 1994
