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All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' assegnata per le spese generali di funzionamento apposita somma che sara' annualmente determinata con la legge di bilancio ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'anno finanziario 1971 tale assegnazione e' determinata nella misura di lire 3.100 milioni. Il relativo onere viene fronteggiato: quanto a lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a lire 600 milioni con la dotazione di cui al capitolo n. 1257 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche relativa all'anno 1971. Le economie eventualmente realizzate nella gestione di funzionamento dell'azienda alla data del 31 dicembre 1970 sono da questa versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate all'azienda stessa, a titolo di contribuzione straordinaria.
Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982
