Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' assegnata per le spese generali di funzionamento apposita somma che sara' annualmente determinata con la legge di bilancio ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'anno finanziario 1971 tale assegnazione e' determinata nella misura di lire 3.100 milioni. Il relativo onere viene fronteggiato: quanto a lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a lire 600 milioni con la dotazione di cui al capitolo n. 1257 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche relativa all'anno 1971. Le economie eventualmente realizzate nella gestione di funzionamento dell'azienda alla data del 31 dicembre 1970 sono da questa versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate all'azienda stessa, a titolo di contribuzione straordinaria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 agosto 1982, n.610
1La L. 14 agosto 1982, n.610 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;"
Testo in vigore dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008
