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Il fondo di rotazione istituito con l'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, secondo le modifiche apportate con l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, e' soppresso. Le dotazioni, i proventi ed i recuperi comunque di pertinenza del "fondo" indicato nel precedente comma sono attribuiti alla gestione finanziaria dell'azienda. Le somme esistenti nel ripetuto "fondo" alla data di entrata in vigore della presente legge sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere assegnate alla gestione finanziaria dell'AIMA.
Testo in vigore dal 13 aprile 1971 al 10 settembre 1982
