Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il fondo di rotazione istituito con l'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, secondo le modifiche apportate con l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, e' soppresso. Le dotazioni, i proventi ed i recuperi comunque di pertinenza del "fondo" indicato nel precedente comma sono attribuiti alla gestione finanziaria dell'azienda. Le somme esistenti nel ripetuto "fondo" alla data di entrata in vigore della presente legge sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere assegnate alla gestione finanziaria dell'AIMA. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1982, n.610

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La L. 14 agosto 1982, n.610 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;"

Testo in vigore dal 10 settembre 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-31;144~art6 · fonte su Normattiva